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Il Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Adige Po PDF Stampa E-mail

PREMESSE

Il piano di classifica costituisce lo strumento necessario per quantificare l'entità del contributo ricadente sulle proprietà degli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica, in sostanza si tratta del documento in base al quale vengono ripartiti i contributi di bonifica.

I principi contenuti nelle Direttive definite con la deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 27 gennaio 2011 “Direttive per la redazione dei piani di classifica degli immobili” sono stati alla base della redazione del nuovo Piano di Classifica ed hanno visto l’introduzione di nuovi elementi che lo differenziano sostanzialmente dai Piani di classifica previgenti.

In particolare si evidenzia l’introduzione dell’indice economico collegato al valore catastale del singolo immobile

Altra significativa innovazione è stata la suddivisione del beneficio di natura idraulica nelle due componenti di scolo e difesa idraulica, in relazione alla quale i contributi di bonifica relativi alla componente di scolo degli immobili urbani, serviti da pubblica fognatura sono a carico gestore dei relativi scarichi, secondo quanto disposto dall’art. 37 della citata L.R. 12/2009.

 

 

PERIMETRO DI CONTRIBUENZA

Perimetro di contribuenza per il beneficio di natura idraulica

La linea all’interno del comprensorio del Consorzio che delimita il territorio gravato da contributo è detta perimetro di contribuenza. Il perimetro di contribuenza coincide di fatto con il perimetro consortile con esclusione delle aree che non beneficiano dell’attività del Consorzio. Le pertinenze (alvei, arginature, etc.) della rete idraulica principale non sono considerati fruitori di beneficio di natura idraulica in quanto servono alla difesa del comprensorio al pari dei canali di bonifica e delle pertinenze idrauliche Consorziali.

 

Perimetro di contribuenza per il beneficio di disponibilità irrigua

Il beneficio di disponibilità irrigua interessa complessivamente tutta la superficie agricola ed eventuali pertinenze ad uso agricolo di immobili accatastati al catasto urbano che beneficiano di opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue, nonché degli interventi finalizzati al sostegno della falda. Sono esclusi dalla contribuenza irrigua gli immobili urbani veri e propri, le strade e le pertinenze della rete idraulica principale e della rete demaniale e consorziale della bonifica.

 

DELIMITAZIONE DELLE UNITA’ TERRITORIALI OMOGENEE (UTO)

Le direttive prevedono che “ai fini della redazione del piano di classifica, il comprensorio del Consorzio di bonifica deve essere suddiviso in Unità Territoriali Omogenee (UTO) definite come unità territoriali tecnico-gestionali omogenee per attività relative alla bonifica idraulica. Il Consorzio ha suddiviso il proprio comprensorio in tre Unità Territoriali caratterizzate da connotazioni omogenee nella loro peculiarità, entro la quale viene conseguita una sintesi funzionale degli elementi fisico-strutturali su grande scala, come individuate nella figura sottostante.

 

 

 

 

CRITERI DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

 

GLI IMMOBILI OGGETTO DI CLASSIFICAZIONE AI FINI DEL RIPARTO

 

La ripartizione dei contributi è effettuata procedendo alla classifica degli immobili compresi nel perimetro di contribuenza.

 

Detti immobili sono classificati in base ai benefici conseguiti e conseguibili derivanti dalla vigilanza, dall’esercizio e dalla manutenzione delle opere di bonifica a cura del Consorzio di bonifica Adige Po, seguendo i criteri indicati dalla L.R. n° 12 dell’8 maggio 2009 e dalle Direttive di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 79 del 27 Gennaio 2011, (in seguito denominate direttive).

 

 

 

Nella definizione di tali criteri si assume che gli immobili compresi all’interno del perimetro di contribuenza devono trarre almeno uno tra i benefici di natura idraulica o di disponibilità irrigua prendendo in considerazione esclusivamente i benefici diretti e specifici tratti dagli immobili per i quali vengono calcolati appositi indici tecnici ed economici rappresentativi del beneficio.

 

Ciascun immobile è individuato in base agli elementi identificativi catastali (consistenza e rendita) associati a parametri ed indici tecnico-economici atti a definire l’entità dei benefici conseguiti.

 

 

 

Le direttive individuano come soggetti tenuti a contribuire alle spese per la bonifica i titolari del diritto di proprietà o usufrutto di beni immobili, salva la possibilità, su richiesta, di iscrivere al catasto consortile gli eventuali affittuari o comodatari che per contratto o per legge siano tenuti a pagare il contributo consortile.

 

 

 

CRITERIO GENERALE DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

 

 

 

Il contributo di bonifica è determinato sulla base del beneficio derivante dall’attività di bonifica (vigilanza, esercizio e manutenzione delle opere). Esso è caratterizzato da due componenti: la componente gestionale e la componente economica.

 

 

 

 

 

 

Alla componente gestionale corrisponde il vantaggio derivante dall’uso diretto delle opere di bonifica da parte di ciascun immobile: nello specifico, dalla quantità d’acqua di scolo proveniente dalla superficie di ciascun immobile, o dalla disponibilità irrigua articolata nelle varie classi di servizio. Tale componente è individuata per ciascun immobile mediante un indice tecnico.

 

 

 

Alla componente economica corrisponde il vantaggio derivante dall’incremento o dalla conservazione del valore del bene immobile ad opera dell’attività di vigilanza, esercizio e manutenzione attuata dal Consorzio. Tale componente è individuata per ciascun immobile mediante un indice economico.

 

 

 

La classificazione degli immobili consiste quindi nell’attribuire a ciascun immobile i due indici sopra indicati, considerando sempre per ciascun indice la componente di scolo e quella di difesa idraulica.

 

 

 

CONSISTENZA E RENDITA DEI BENI IMMOBILI

 

I beni immobili oggetto di classificazione sono identificati attraverso la “consistenza catastale” e la “rendita”, che per i terreni è rappresentata dal reddito dominicale (R.D.) e per i fabbricati dalla rendita catastale (R.C.).

 

Alla consistenza catastale farà riferimento l’indice tecnico, mentre l’indice economico verrà riferito alla rendita.

 

Come è noto la consistenza catastale è espressa con unità di misura diverse a seconda della categoria catastale, mentre, ai fini della presente classificazione essa deve essere ricondotta ad un’unica unità di misura quale la “superficie catastale (Sc)”, entità atta a qualificare e misurare il beneficio in modo univoco per tutte le categorie catastali.

 

 

 

CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO DI NATURA IDRAULICA

 

 

 

Le direttive regionali sopra citate definiscono il beneficio di natura idraulica secondo quanto indicato nella L.R. 12/2009 art. 36 comma 1 lettera c) e cioè come “vantaggio tratto dagli immobili regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica che li preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque generati”. Alla luce di tale definizione le direttive individuano due differenti componenti del beneficio di natura idraulica: il beneficio di difesa, grazie al quale gli immobili sono preservati da allagamenti, ed il beneficio di scolo, grazie al quale gli stessi sono preservati dai ristagni.

 

A fronte dei due benefici così definiti vengono determinati due corrispondenti contributi di bonifica (contributo di scolo e contributo di difesa)

 

Secondo quanto disposto dall’art. 37 della L.R. 12/2009 gli immobili iscritti al catasto fabbricati ricadenti in aree servite da pubblica fognatura nera o mista saranno assoggettati a contribuenza solo per la componente relativa al beneficio di difesa, mentre la quota parte relativa al beneficio di scolo dovrà essere versata al consorzio dai gestori dei relativi scarichi.

 

 

 

 

 

Calcolo degli indici tecnici ed economici per immobile e per componente di beneficio

 

Per ogni immobile e per ciascuna componente di beneficio, si determina un indice tecnico ed un indice economico che, come si è detto, rappresentano rispettivamente la componente gestionale e la componente economica del beneficio.

 

INDICE TECNICO

Le direttive regionali sopra citate prevedono che l’indice tecnico sia suddiviso nei seguenti sub indici :

  1. 1)Indice di comportamento idraulico
  2. 2)Indice di soggiacenza
  3. 3)Indice di efficacia

 

L’indice di comportamento idraulico (ICI) rappresenta la quantità d’acqua meteorica che da ciascun immobile affluisce alla rete di bonifica, indipendentemente dalla sua giacitura,

 

L’indice di soggiacenza (IS) rappresenta la posizione altimetrica dell’immobile rispetto al corso d’acqua ricevente e viene utilizzato per valutare sia il maggior beneficio che la bonifica comporta per gli immobili posti in posizioni più depresse, sia l’energia necessaria per sollevare le acque nel caso che l’immobile sia situato in un bacino a sollevamento meccanico.

 

L’indice di efficacia (IE) rappresenta un ulteriore elemento concorrente a determinare la componente gestionale del beneficio.

L’indice di efficacia è assegnato di norma a ciascun foglio catastale ed associato ad un fattore correttivo, distinto per terreni e fabbricati, per evidenziare situazioni locali di particolare criticità non comprese nei casi sopra citati che rendono meno efficace la gestione idraulica della rete di bonifica nei riguardi degli immobili urbani e di quelli agricoli.

 

L’indice tecnico è determinato, distintamente per il beneficio di difesa e per il beneficio di scolo, come prodotto dei tre sottoindici sopra descritti, secondo la seguente relazione

 

 

   indice tecnico =ICI x IS x IE

 

INDICE ECONOMICO

 

L’Indice economico rappresenta la componente economica del beneficio.

Le direttive regionali ricordano che la Legge Regionale 12/2009 impone di considerare la rendita catastale o il reddito dominicale rivalutati quali elementi per la determinazione dell’indice economico (Art. 36 comma 2 lettera b) e definisce come beneficio il vantaggio tratto dagli immobili dall’attività e dalle opere di bonifica che preservano l’immobile da allagamenti (Beneficio di DIFESA) e ristagni (Beneficio di SCOLO) (Art. 36 comma 1 lettera c) . Il beneficio economico può quindi ricondursi al “ danno evitato” all’immobile dalle opere e dall’attività di bonifica.

 

L’indice economico sarà pertanto commisurato al valore del danno evitato (De).

Il danno evitato è determinato come differenza fra il rischio idraulico cui è soggetto l’immobile in assenza dell’attività di bonifica e il rischio idraulico ridotto grazie alla presenza della medesima attività.

 

Per determinare il valore del danno evitato devono essere messi in relazione i seguenti fattori:

1 - pericolosità (P), ovvero la probabilità di subire un danno, che è determinata come prodotto della probabilità del verificarsi dell’evento x la magnitudo che rappresenta l’intensità massima dell’evento medesimo;

2 - vulnerabilità (V) è la percentuale media dei danni che può subire un immobile investito da un evento meteorico quale l’allagamento e varia a seconda della tipologia e della destinazione dell’immobile;

3 – valore dell’immobile (VI), determinato come disposto dalla L.R. 12/2009 e dalle direttive, ai

   redditi catastali rivalutati secondo i criteri fissati dal Ministero delle Finanze.

 

L’indice economico è determinato, distintamente per il beneficio di difesa e per il beneficio di scolo, come prodotto dei tre parametri sopra descritti, secondo la seguente relazione

 

 

   indice economico = danno evitato = P x V x VI

 

Considerato che i Piani di classifica previgenti per gli immobili censiti al catasto terreni determinavano l’indice economico come funzione della media dei redditi per foglio catastale, è evidente che l’introduzione dell’indice economico calcolato direttamente sul valore della singola particella determinerà in applicazione della nuova classifica una notevole variabilità di contributo a parità di unità di superficie catastale, conseguente alla variabilità delle tariffe di reddito delle varie qualità e classi catastali.

 

L’indice complessivo di benefico di natura idraulica nelle sue componenti di difesa idraulica e di scolo è rappresentato dalla media geometrica degli indici tecnici ed economici.

CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO DI DISPONIBILITA’ IRRIGUA

Per la determinazione del contributo di disponibilità irrigua vengono individuate come unità territoriali omogenee le stesse già prese in considerazione per il beneficio di natura idraulica.

In questi ambiti l’attuale sistema irriguo è caratterizzato prevalentemente dalla rete di bonifica utilizzata ad uso promiscuo, tuttavia sono presenti anche aree servite da canalette e reti tubate per la distribuzione irrigua. Si tratta quindi di un sistema di irrigazione misto definito dalle direttive “su superfici non attrezzate” e “ su superfici attrezzate”.

 

In questo sistema, ove non sono presenti bocche tarate o punti di misura a contatore, non è possibile effettuare la quantificazione dei volumi prelevati dalle aziende agricole.

 

Per il riparto delle spese relative all’irrigazione si utilizzano indici di beneficio tecnici ed economici che prendono in considerazione i seguenti fattori:

 

  1. 1)le dotazioni irrigue necessarie, desumibili anche dalla natura del suolo;
  2. 2)l’efficacia del servizio in relazione alla tipologia della rete;
  3. 3)l’efficienza del servizio con particolare riferimento al grado di utilizzazione della rete;
  4. 4)entità del reddito dominicale rivalutato.

 

Sulla base delle indicazioni sopra riportate si individuano i seguenti indici:

 

INDICE TECNICO

 

La componente tecnica dell’indice di beneficio è funzione indice di fabbisogno irriguo e dall’indice di servizio.

 

  1. 1)INDICE TECNICO DI FABBISOGNO IRRIGUO

L’indice di fabbisogno irriguo è determinato sulla base della tessitura del terreno in quanto permette di mettere in relazione la natura del terreno con la quantità d’acqua necessaria per una coltura media

 

  1. 2)INDICE DI SERVIZIO - l’indice di servizio è a sua volta composto da due sottoindici:

2.1) INDICE DI EFFICIENZA

Rappresentato dalla relazione tra la quantità d’acqua immessa nella rete e quella effettivamente disponibile

2.2) INDICE DI EFFICACIA

L’indice di efficacia misura la relazione tra la dotazione annua per ettaro è la densità della rete di distribuzione

 

La componente tecnica dell’indice di beneficio risulta opportunamente scalata per superfici servite da sistemi di irrigazione attrezzata a gravità (canalette) o a pressione (impianti pluvirrigui) in modo da evidenziare il maggior beneficio goduto dall’azienda servita da questo tipo di impianti che riducono gli oneri di gestione per l’imprenditore agricolo.

 

INDICE ECONOMICO

 

L’indice economico è rappresentato da una funzione che contribuisce ad incrementare l’indice tecnico in relazione al reddito dominicale dei terreni. Si considera il R.D. rivalutato ma opportunamente omogeneizzato a livello UTO per attenuare l’effetto delle variazioni colturali rispetto alla coltura media praticabile nell’ambito dell’UTO stessa.

 

L’indice complessivo di beneficio di disponibilità irrigua per le superfici attrezzate e per quelle non attrezzate è dato dal prodotto tra l’indice tecnico e l’indice economico.